La Guida sul Fondo Solidarietà mutui prima casa

Il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei tre anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

  1. perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
  2. morte;
  3. handicap grave o condizione di non autosufficienza;
  4. sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  5. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Per gli eventi di cui alla lettera d) ed e), la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro:

I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale. 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito di Consap

Si allega la Guida predisposta da ABI con l’obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini, si arricchisce così di una nuova Guida.

La Guida sul Fondo Solidarietà mutui prima casa