Come utilizzare contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
Si riepilogano di seguito le principali regole in materia di contante, assegni e libretti al portatore
ASSEGNI
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste italiane Spa.
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Le banche e le Poste Italiane Spa rilasciano i moduli di assegni bancari e postali muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
TRASFERIMENTO DI CONTANTE
E' vietato il trasferimento di contante e di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato mediante con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e determinate tipologie di istituti di pagamento.
LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
Dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito al portatore.
SANZIONI
Per le violazioni di cui sopra sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Le Banche sono tenute a comunicare le infrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda l'importanza dell'apposizione della clausola "non trasferibile" sugli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.
E' possibile la consegna in filiale del carnet privo di clausola "non trasferibile", con immediata e gratuita sostituzione con un nuovo carnet.
Relativamente al contante, ai titoli al portatore, agli assegni e altri divieti ricordiamo le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:
- è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
- gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000,00 euro;
- le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
- chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000,00 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
- per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
- è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, l'apertura e l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
- è vietata l'emissione di libretti di risparmio al portatore ed anche il loro trasferimento. I libretti di risparmio al portatore dovevano essere estinti obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2018;
- in caso di violazioni relative alla soglia dei contanti la sanzione varia da 3.000,00 a 50.000,00 euro; in caso di violazione delle indicazioni previste per gli assegni (come la mancata indicazione della clausola "non trasferibile") la sanzione varia da un minimo di 3.000,00 ad un massimo di 50.000,00 euro. In caso di assegno di importo inferiore a 30.000,00 euro la sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito;
- per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250,00 a 500,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
- per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia o di prodotti di moneta elettronica anonimi la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.