“WHISTLEBLOWING”: Sistemi di segnalazione di violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023
Nel Gruppo La Cassa di Ravenna è attivo un sistema interno di segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea avvenute nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa e che arrechino o possano arrecare danni o pregiudizio al Gruppo e/o a i suoi dipendenti o che ledano l’interesse pubblico.
Cosa è possibile segnalare
Le segnalazioni possono riguardare le seguenti fattispecie (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo): violazioni dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, quali corruzione, concussione, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi a settori specifici quali appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della privacy, violazioni in materia di concorrenza, violenze, molestie o abusi verbali o fisici od informatici.
Il D. Lgs. 24/2023 non prevede possibilità di segnalare, con le tutele previste dal canale “whistleblowing”, le contestazioni legate a interessi di carattere personale inerenti al rapporto di lavoro del segnalante. Mentre ciò è possibile, nel rispetto delle previsioni anche del Codice Etico Aziendale, se la denuncia riguarda, come sopra indicato, segnalazione di molestie, violenze o abusi verbali o fisici o informatici.
Anche le procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato, quelle relative all’applicazione degli artt. 52-bis e 52-ter al Testo unico bancario e quelle previste nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria agli articoli 4-undecies “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” e 4- duodecies “Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza che contengono specifiche disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario sono escluse dall’ambito di applicazione del D.lgs. n. 24/2023 e continuano ad essere normate con la circolare interna.
Chi può segnalare
Possono inviare segnalazioni tramite il canale “whistleblowing” i dipendenti, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, gli azionisti (persone fisiche) e i soggetti con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Chi è interessato a presentare una segnalazione attraverso il canale “whistleblowing” può farlo anche in forma anonima; in ogni caso sarà protetta la propria identità e si beneficerà delle disposizioni previste dalla legge che prevedono la tutela del segnalante anche da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.
Canali di segnalazione interni
Il Gruppo La Cassa di Ravenna ha istituito un canale interno di segnalazione utilizzando l’applicativo “Comunica Whistleblowing”
accessibile dal sito web di ciascuna Banca e Società del Gruppo, che garantisce la riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La segnalazione può essere effettuata:
- in forma orale, tramite il sistema di messaggistica vocale presente all’interno del canale di “whistleblowing”;
- in forma scritta.
Le segnalazioni saranno indirizzate al Responsabile e Vice Responsabile dell’Ufficio Revisione Interna di Gruppo.
La segnalazione deve consentire l’identificazione del segnalante (nome e cognome, rapporto con l’azienda e recapiti per il contatto), salvo che per le segnalazioni anonime, e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti giudicati in contrasto con le normative. È anche opportuno indicare i documenti e le regole che si considerano violate e fornire ogni altro riscontro utile a condurre l’accertamento sui fatti contestati.
Il segnalante ha l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni ma al ricorrere di determinate condizioni possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.
Segnalazione esterna all’ANAC
É possibile effettuare una segnalazione esterna, per l’Italia, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), solo se al momento della sua presentazione:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- è già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, nel senso che non risulta intrapresa alcuna azione atta a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- vi sono fondati motivi di ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente.
Trattamento dei dati
Le Società del Gruppo La Cassa di Ravenna, per quanto attiene al trattamento dei dati personali e delle informazioni acquisite, agiscono in qualità di titolari del trattamento con un obbligo di legge quale base giuridica.
I dati personali e le informazioni saranno conservati non oltre 5 anni dell’esito finale della procedura.
I segnalanti, tramite l’applicativo “Comunica Whistleblowing”, entrano nell’applicativo delle segnalazioni e viene fornita loro l’Informativa privacy ai sensi degli artt 13 e 14 del RGPD.