MiFID II
La normativa MIFID: aspetti generali ed operativi
Dal 3 gennaio 2018 è in vigore la nuova disciplina sui mercati degli strumenti finanziari, che costituisce un nuovo passo verso la creazione in Europa di un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare trasparenza e protezione agli investitori, con disposizioni che impongono a chi presta servizi di investimento precisi obblighi informativi nei confronti dei Clienti. La nuova disciplina, contenuta nelle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), sostituirà la precedente (Direttiva 2004/39/CE, MiFID I), innalzando ulteriormente le tutele riconosciute agli investitori, anche attraverso:
- la previsione di misure relative alla realizzazione e distribuzione dei prodotti finanziari, volte a fare sì che ai Clienti siano offerti prodotti coerenti rispetto ai loro bisogni e caratteristiche;
- il rafforzamento degli obblighi di comunicazione dei costi, degli oneri e degli incentivi connessi ai servizi di investimento e agli strumenti finanziari e la maggiore frequenza delle comunicazioni periodiche;
- l’introduzione dell’obbligo di informare il Cliente in merito al tipo di consulenza in materia di investimenti prestata (indipendente o non indipendente) e, nello svolgimento di tale servizio, di rilasciare raccomandazioni personalizzate maggiormente dettagliate e di informare il Cliente se la valutazione di adeguatezza sia soggetta a un periodico aggiornamento;
- nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli di investimento, la previsione della necessità di affinare ulteriormente gli strumenti in uso per valutare l’adeguatezza delle operazioni relative a strumenti finanziari richieste dal Cliente o proposte allo stesso, con approfondimenti in merito alla Sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, ed ai Suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione alle competenti Autorità, è stato introdotto in capo ai prestatori di servizi di investimento l’obbligo di identificare il Cliente attraverso il codice LEI (Legal Entity Identifier, nel caso dei Clienti diversi dalle persone fisiche e censiti in pubblici registri).
Per maggiori informazioni può consultare la Guida ABI qui di seguito allegata:
e i relativi chiarimenti sui costi ed oneri qui di seguito allegati:
- Informativa pre-contrattuale
- Policy di classificazione della clientela
- Strategia di trasmissione e di esecuzione
- Analisi Best Execution 2023
- Regole in materia di gestione dei conflitti di interesse
- Policy di gestione degli incentivi
- Dotazione codice identificativo LEI
- PRIIPs e KID
- KID per i prodotti emessi dalla banca
- Fondi Comuni Italiani - Sicav – Prodotti Assicurativi collocati dalla Banca
- In caso di controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari si rimanda alla pagina del sito Contatti e Reclami
- Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Consob