Giovedì, 9 Settembre 2010 Ora esatta: 4:35

Mutui: Portabilità ed estinzione anticipata. 

PORTABILITA'
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. favorisce la portabilità dei mutui stipulati presso altri Istituti di Credito e lo fa a costo zero per il cliente accollandosi tutte le spese.
Proseguendo nella sua tradizionale strategia di mettere in opera tutti gli strumenti atti a favorire la propria clientela, attraverso uno scambio diretto e personalizzato, il Gruppo Cassa offre la opportunità di trasferire, tramite surroga, il mutuo sottoscritto presso altro istituto a zero spese d’istruttoria, senza il pagamento dell’imposta sostitutiva e accollandosi completamente le spese notarili che sono quindi per il cliente a costo zero.
Il nuovo mutuo verrà personalizzato a misura delle particolari esigenze segnalate dal cliente e potrà quindi avere una durata più confacente alle mutate necessità rappresentate e tassi convenienti anche a rata fissa e durata variabile.

Normativa di riferimento
L’art. 8, commi da 1 a 3-bis, del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 - convertito nella Legge 3 aprile 2007, n. 40 e successivamente integrato dall’art. 2, comma 450, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) - in tema di operazioni di portabilità, dispone quanto segue:
“1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.”

ESTINZIONE ANTICIPATA
Scarica il testo dell'Accordo tra ABI e Associazioni Consumatori sull'estinzione anticipata dei mutui immobiliari del 2 maggio 2007.

Integrazione all'accordo ABI-Associazioni dei consumatori sull’estinzione anticipata dei mutui immobiliari ex art. 7, comma 5, DL n. 7/2007. Mutui accollati a seguito di frazionamento.

Il 17 marzo 2008 è stata sottoscritta dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale una dichiarazione aggiuntiva all’Accordo sull’estinzione anticipata dei mutui immobiliari, dalle stesse firmato il 2 maggio 2007, ex art. 7, comma 5, DL n. 7/2007 e diffuso con lettera circolare dell’8 maggio 2007 (prot. LG/RA/OC/CI n. 002350).
Nella predetta dichiarazione le parti si sono date reciprocamente atto che l’art. 2, comma 450, lett. a), della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha inserito nell’art. 7, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, la precisazione che i contratti di mutuo ivi considerati sono quelli stipulati o accollati a seguito di frazionamento.
Le parti hanno, altresì, riconosciuto che il citato art. 2 è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 3, comma 164, della suddetta legge finanziaria 2008) e, conseguentemente, che le misure massime delle penali indicate nel citato Accordo del 2 maggio 2007 si applicano anche ai contratti di mutuo, in essere al 1° gennaio 2008, accollati a seguito di frazionamento.

 

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