Per i contratti ACCESI dal 29.01.2009 “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido” (art. 2 – bis DL n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009).
I contratti in corso alla data del 29.01.2009 verranno adeguati, entro centocinquanta giorni, alle norme dell’Art. 2-bis DL n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009.
Su un conto corrente quando le Uscite (Dare) superano le Entrate (Avere) si dice che il conto corrente presenta uno Scoperto, cioè la Banca anticipa del denaro al cliente.
Per aver messo a disposizione del cliente del denaro utilizzabile in ogni momento a semplice scelta dello stesso, la Banca gli addebita, oltre gli interessi, talvolta, nei casi in cui venga applicata, anche un compenso ( CMS ) calcolato (normalmente in percentuale sull’utilizzo) sulla punta del debito massimo del periodo, di solito al trimestre.
Modalità di calcolo della C.M.S. – Commissione di Massimo Scoperto.
Di seguito si espone la modalità di calcolo della CMS - Commissione di Massmo Scoperto applicata nei casi previsti dalle condizioni pattuite per prodotto/cliente, nel rispetto della legge vigente.
I-CMS = p * M / 100
Dove:
I-CMS è l'importo della Commissione di Massimo Scoperto che verrà addebitata nel periodo di Liquidazione
p è l'aliquota della commissione pattuita
Il parametro M viene così identificato:
Per i rapporti in essere alla data del 29.01.2009 (data di entrata in vigore del DL 185/08 art.2-bis) e fino a 150 giorni successivi a tale data:
Per i rapporti affidati aperti dal 29.01.2009 e a far tempo da 150 giorni successivi a tale data, per tutti i rapporti affidati in essere: